Queste provvidenze sono rivolte a lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonomi che si trovino in stato di difficoltà occupazionale, e che siano iscritti alla previdenza complementare.
I requisiti richiesti sono:
- Residenza in un comune della regione Trentino Alto-Adige/Südtirol da almeno due anni al momento della presentazione della domanda
- Adesione a un fondo pensione chiuso o aperto (esclusi PIP e fondi pensione preesistenti) da almeno due anni al momento dell’insorgere della situazione di difficoltà economica
- Presenza di una condizione di difficoltà che sia riconducibile a:
- percezione di indennità previste a livello nazionale, regionale o provinciale collegate alla perdita di lavoro
- percezione di indennità previste a livello nazionale, regionale o provinciale collegate alla sospensione totale dal lavoro
- titolarità in via esclusiva, con carattere di monocommitenza, di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o programma, con esclusione dei titolari di pensione diretta e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti a collegi e commissioni
- periodi di malattia e/o infortunio, che si prolunghino oltre al periodo indennizzato da parte dell’ente e del datore di lavoro
Presenza di una condizione di reddito equivalente netto fino a E. 30000 per un nucleo familiare con un componente. In caso di più componenti il limite viene proporzionalmnte incrementato. Tale limite è calcolato attraverso la presentazione della dichiarazione ICEF (puoi presentarla attraverso il CAAF CGIL del Trentino).
La prestazione può essere erogata per periodi (anche non continuativi) della durata minima di 4 settimane e massima di 208 settimane.
Viene riconosciuto un importo pari a 30 € a settimana. L'importo è ridotto a 10 € per coloro che percepiscono indennità collegate alla sospensione dal lavoro (es. cassa integrazione).
La domanda di beneficio è da presentarsi al termine della situazione di difficoltà, ovvero dopo 208 settimane dall’insorgere se perdurante. Il termine massimo è il 30 giugno del secondo anno successivo a quello in cui è terminata la condizione di difficoltà. Nel caso in cui la difficoltà si prolunghi continuativamente oltre 208 settimane, la domanda deve essere presentata decorse 208 settimane e comunque non oltre il 30 giugno del secondo anno successivo a quello in cui le 208 settimane sono scadute.
Per la presentazione della domanda è necessario munirsi di marca da bollo da E. 16.